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PUBBLICITA' E DIRITTO D'AUTORE
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Va negata la tutela del diritto d'autore agli elementi comunicazionali della pubblicità qualora non ricorrano i necessari requisiti della tutela stessa (es. frasi come "Splugen Brau è il nome della birra", Trib. Milano 11 luglio 1968).
Si deve attuare una netta distinzione fra l'idea (che non è proteggibile), e il contenuto dell'attività pubblicitaria protetta dal diritto d'autore, per quella parte di essa che abbia i caratteri, pur in minima misura, di originalità e di creatività (Cass. 23 gennaio 1969, n. 175).
Poichè esiste il principio secondo cui il diritto d'autore non protegge le singole idee, esso non protegge appunto le idee pubblicitarie, le idee di operazioni promozionali, gli schemi ideativi di giochi, eccetera (Trib. Milano 3 novembre 1980).
L'uso in ambito pubblicitario o comunque commerciale di opere o di parti di opere protette ai sensi del diritto d'autore è illecito, ove non autorizzato preventivamente dal titolare (caso dell'uso pubblicitario dell'immagine dei personaggi di fantasia, App. Milano 21 febbraio 1992).
Le interruzioni pubblicitarie, in alcuni casi, potrebbero costituire ipotesi di interferenza fra diritto morale d'autore e pubblicità (Trib. Roma 10 novembre 1992).
L'articolo 13 Codice Autodisciplina Pubblicitaria protegge l'ideazione pubblicitaria sia come creazione intellettuale che come strumento di concorrenza (Giurì 140/87, 180/91, 54/92).
E’ illecito l'uso di un brano musicale in uno spot pubblicitario, senza il consenso degli aventi diritto. (T. Milano, 17-10-1996 Soc. Warner Chappell Music it. Soc. studio Zeta Discoradio Dir. autore, 1997, 237, n. PAVOLINI).
Dell'utilizzazione illecita a scopo pubblicitario risponde chi ha commissionato la pubblicità; in mancanza di prove sulla sua partecipazione consapevole e attiva, è invece esclusa la responsabilità della concessionaria della pubblicità e dell'emittente televisiva (T. Milano, 23-01-1997 Soc. Warner Chappell Music it - soc. rti dir. aut., 1997, 242).
L'opera pubblicitaria è tutelata dal diritto d'autore per quella parte di essa che assume carattere esteriore, quando abbia i caratteri dell'originalità e della creatività (TRIB. Roma,27-07-1995 in Foro it., Rep. 1998, voce Diritti d'autore, n. 111).
La riproduzione non autorizzata di una fotografia creativa in una pubblicità a stampa viola i diritti d'autore del fotografo ed obbliga al risarcimento del danno (PRET. Torino, 27-05-1996 in Foro it., Rep. 1998, voce Diritti d'autore, n. 163).
Considerata l'esigenza di tutelare il diritto d'autore e il diritto alla libera manifestazione del pensiero, l'affermazione della natura promozionale di un'opera del pensiero può prescindere dall'accertamento dell'esistenza di un rapporto di committenza tra impresa e proprietario del mezzo di diffusione, quando lo scopo promozionale possa desumersi anche da altri elementi presuntivi, purché‚ questi siano gravi, precisi e concordanti (Autorità garante per la concorrenza, 04-10-1995, 3305/1995 in Foro it., Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 468).
Non viola le norme del diritto d'autore, né‚ può considerarsi atto di concorrenza sleale, né‚ illecito aquiliano, l'appropriarsi della paternità di un altrui progetto d'ingegneria, che non costituisce soluzione originale di problemi tecnici (TRIB. Catania, 29-03-1995 in Foro it., Rep. 1997, voce Diritti d'autore, n. 124).
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